XIV
LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N.
6108
PROPOSTA
DI LEGGE
d'iniziativa del deputato
BUONTEMPO
Proprietà
popolare della moneta e conto di cittadinanza
Presentata
il 3 ottobre 2005
Onorevoli
Colleghi! - Nel momento in cui si presenta questa proposta
di
legge la Banca d'Italia è al centro di forti critiche focalizzate sulla
sua figura più importante e autorevole, ovvero il suo Governatore.
Tuttavia
questa situazione contingente giunge alla fine
di un lungo periodo in cui la
Banca d'Italia, i suoi responsabili e la stessa natura e proprietà
dell'ente sono stati sottoposti a forti e argomentate contestazioni;
nessuno è riuscito a fugare le ombre che sono state gettate sulla
proprietà della principale istituzione finanziaria del Paese, sulla
regolarità delle funzioni di controllo sul sistema bancario e sui
meccanismi che regolano le relazioni finanziarie tra lo Stato, la
Banca d'Italia stessa, le istituzioni finanziarie private e il
pubblico.
In
particolare i meccanismi che regolano l'emissione della
moneta sono stati oggetto di
studi approfonditi, tra cui si segnalano quelli del professor
Giacinto Auriti.
Tali
studi hanno
dato avvio a un movimento che con fondate
argomentazioni denuncia l'esistenza di un iniquo appropriamento dei frutti
del "signoraggio" e, in definitiva,
l'arricchimento di privati nei meccanismi più profondi della finanza
pubblica.
Si
ricorda che il "signoraggio"
consisteva in quello che lo
Stato ricavava dando alle monete messe in circolazione un valore
d'acquisto superiore al valore del metallo in esse contenuto.
Attualmente,
poiché le principali monete non
contengono metalli preziosi, né
sono convertibili in essi, ma sono realizzate con carta e
inchiostro, il "signoraggio" è rappresentato dalla differenza tra il valore
facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per
stampare i biglietti.
Per
modificare tale situazione si propone con questa proposta
di legge di introdurre, nei
meccanismi relativi all'emissione di moneta e anche agli altri
rapporti tra Banca d'Italia e sistema finanziario, un sistema di
conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d'Italia,
e in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio.
Senza
interrompere i flussi di credito e di debito
che si svolgono tra Stato e
Banca d'Italia nelle operazioni di produzione della moneta,
l'introduzione dei conti
di cittadinanza
permette di disinnescare la diatriba sul
signoraggio, mettendolo nelle mani dei cittadini; inoltre l'esistenza dei
conti di cittadinanza
potrà permettere la creazione di altri strumenti, come il
reddito
di cittadinanza.
La
gestione dei conti di cittadinanza grazie alle moderne
tecnologie, e alla
prescrizione che siano dei conti su cui non si effettuino operazioni
quotidiane, è facilmente possibile, anche se riguardante diversi milioni di
conti.
Nella
proposta di legge si prescrive che il conto di
cittadinanza sia attivato per
il cittadino fin dalla nascita (o dall'acquisto della
cittadinanza) ma che il conto non possa venire utilizzato dalla persona fino
alla maggiore età, questo per dare garanzia al cittadino
minorenne contro comportamenti scorretti e per garantire all'insieme dei
conti di cittadinanza una base immobile che dia stabilità al sistema.
Al
contempo la prescrizione che,
raggiunta una certa consistenza del valore del
conto di cittadinanza,
il valore del deposito sia accreditato al cittadino adulto
restituisce continuamente al popolo i frutti del signoraggio e
dell'esercizio della Banca d'Italia, rifornendo al contempo il sistema
bancario di capitali da gestire per conto del cittadino stesso.
Con
questo meccanismo la Banca d'Italia e il sistema
bancario privato svolgeranno
la funzione pubblica della creazione di ricchezza legata all'emissione
di denaro a favore degli italiani piuttosto che degli azionisti
delle banche, a favore di tutti i cittadini e non soltanto di
chi ha i fondi da investire in titoli di Stato.
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1. (Princìpi).
1. La
moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli
scopi garantiti della
Costituzione.
Art.
2. (Conto personale di cittadinanza).
1. Tutti
i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo
italiano.
2.
Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni
cittadino italiano, denominato
"conto
di cittadinanza".
3.
L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente
entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del
cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione
o comunque dal momento in cui il cittadino può legittimamente
essere definito tale.
4. Il
conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle
previste
dalla presente legge.
5. Per
il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino
maggiorenne, o il tutore
legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto
personale del cittadino stesso presso un'istituzione bancaria.
Art.
3. (Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il
valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori
da parte della Banca d'Italia
viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di
cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
2. I
costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori
vengono rimborsati alla Banca
d'Italia dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità
generale.
3. Le
operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo
Stato avvengono attraverso i
conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d'Italia
senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al
raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui
all'articolo
4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza
viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino
sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.
Art.
4.(Disposizioni di attuazione).
1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro
dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di
attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Banca d'Italia
accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni
uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge le
operazioni della Banca
d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione
della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in
possesso della Banca stessa.